Premessa:
La già costituita Associazione “ CLUB NAUTICO GARIGLIANO”, con
sede legale in Minturno (LT), Via Appia n. 1028, C.F. 90040260599, al
fine di aggiornare il proprio Statuto in conformità con le più
recenti normative in materia, ha approvato il presente Statuto che ad
ogni effetto di legge sostituisce il precedente.
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Art. 1
– Denominazione
E’
costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi
degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 90
della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e
dell’articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, denominata
Associazione
Sportiva Dilettantistica “CLUB NAUTICO GARIGLIANO”, siglabile
“ A.S.D. CLUB
NAUTICO GARIGLIANO”
Art. 2
- Oggetto Sociale e scopo
L’Associazione
Sportiva Dilettantistica
Club Nautico
Garigliano è
apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il
perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale,
nell’interesse generale della collettività.
Essa è
un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo.
L’Associazione
ha per oggetto l’esercizio e la promozione, lo sviluppo e la
diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con
finalità sportive e ricreative, di una cultura e pratica
dell’attività sportiva, nelle sue forme esclusivamente
dilettantistiche, intesa come elemento essenziale della formazione
fisica e morale dell’individuo e, in particolare, dello sport
della pesca sportiva, come pesca di superficie, nelle discipline
del bolentino, canna da natante, canna da riva, carpfishing,
drifting, feeder, kayak fishing, lancio tecnico (casting), lancio
tecnico con peso di mare, pesca al colpo, pesca alla trota con esche
naturali in torrente e in lago, pesca con esche artificiali da riva
e da natante, pesca con bilancella, pesca con la mosca, surf
casting, traina costiera, traina d'altura, pesca in apnea, pratica
del diporto nautico, sport nautici, attività velistica e
motoristica, attività didattiche e riabilitative, salvaguardia
ambientale, protezione e salvaguardia della flora e della fauna,
così come incluse nell’elenco allegato alla Delibera del
Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e
successive modifiche ed integrazioni, mediante ogni forma di
attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica
dell’attività sportiva nell’ambito istituzionale
“dell'Organismo Sportivo Nazionale” cui la stessa è affiliata,
così come definito nel Regolamento allegato alla Delibera del
Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017.
L’Associazione
si propone la promozione e la diffusione della pratica degli sport e
delle discipline sportive di cui al comma precedente, attraverso
l’organizzazione, in proprio o attraverso “l'Organismo Sportivo
Nazionale” cui essa è affiliata, di attività sportiva e di
attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport e delle
discipline sportive indicate nel citato comma 3.
In
particolare, l’Associazione si propone di sviluppare tutte le
iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi
nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti,
mediante:
lo
svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica,
compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito istituzionale “dell'l'Organismo
Sportivo Nazionale” cui essa è affiliata, idonee a promuovere la
conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive
riconosciute dal C.O.N.I. ed indicate al comma 3,
la
partecipazione alla promozione, all’organizzazione e allo
svolgimento di gare, campionati e, in generale, all’attività
sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa
"dall'Organismo Sportivo
Nazionale” cui essa è affiliata;
l'attività
didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci,
tesserati e partecipanti, per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento negli sport e nelle discipline sportive
dall’Associazione promosse, nonché la formazione ed aggiornamento
dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con
l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e
“dell'Organismo Sportivo Nazionale” cui essa è affiliata.
L’Associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle
direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto ed ai regolamenti
“dell'Organismo Sportivo Nazionale” cui essa è affiliata.
Per il
miglior raggiungimento degli scopi Sociali, l’Associazione potrà,
tra l’altro: intraprendere l’attività di gestione,
conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture
sportive;
organizzare, promuovere e gestire avvenimenti
di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi
ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale;
svolgere attività ricreative prevalentemente
in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale.
L’Associazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse
strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie,
in quanto integrative delle stesse.
L’ordinamento interno dell’Associazione è
ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche sociali.
Il
presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei
Regolamenti del C.O.N.I. e "dell'Organismo Sportivo Nazionale”
cui essa è affiliata in quanto contenenti disposizioni
specificatamente inerenti all’organizzazione delle associazioni
affiliate, ovvero alla gestione delle stesse. In caso di riscontrata
difformità, le disposizioni confliggenti con le norme e le
direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei regolamenti
"dell’Organismo Sportivo Nazionale" di appartenenza,
come sopra individuati, si avranno per non apposte.
Art. 3 - Sede
L’Associazione
ha Sede Legale in Minturno (LT) Via Appia n. 1028 e Sede Operativa
presso l'area in concessione situata sulla sponda destra del fiume
Garigliano in comune di Minturno, nel tratto compreso tra il Km.
1,100 e il Km. 1,250 (foglio 45, part. 529.
Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul
territorio italiano
per
l’attività
di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature adibite alla pratica degli sport e delle discipline
sportive di cui all’articolo 2.
E’
facoltà dell’Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della
sede nell’ambito del Comune di Minturno, senza che ciò
costituisca modifica al presente statuto.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e
la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art. 5
- Soci
Possono far parte dell’Associazione le
persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all’attività
dell’Associazione stessa.
In caso di domanda di ammissione a Socio
presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata
dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
L’ammissione
a Socio è preceduta dalla presentazione della relativa domanda,
recante la firma di almeno due Soci Presentatori, al Consiglio
Direttivo in carica, e subordinata alla ricorrenza dei seguenti
requisiti: Assenza di precedenti o pendenze penali per reati dolosi;
Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione da
altre associazioni. La domanda deve contenere la dichiarazione di
aver preso visione dello Statuto Sociale dei Regolamenti vigenti e
di accettarne il contenuto. La ammissione a socio o il rigetto della
domanda di ammissione a socio viene decisa, senza obbligo di
motivazione, dal consiglio direttivo entro 90 giorni dalla
presentazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile.
E’ esclusa la temporaneità della
partecipazione dell’associato alla vita associativa.
I soci dell'associazione possono far parte di
altre organizzazioni con scopo analogo; tuttavia, se intendono
partecipare a manifestazioni sportive sotto il nome o colori di
altre organizzazioni, sono tenuti ad informare il Consiglio
Direttivo.
Oltre
ai soci, possono partecipare alle attività effettuate
dall'Associazione, anche i “ tesserati
praticanti dell'associazione”,
cioè i soggetti, tesserati della Federazione Sportiva Nazionale cui
è affiliata la presente associazione, i quali, pur non
condividendone le finalità ed i principi ispiratori, accettando lo
statuto ed i
regolamenti, decidono liberamente di non prendere parte attivamente
alla vita gestionale e sociale dell'Associazione, ma soltanto di
prendere parte alle manifestazioni istituzionali da essa organizzate.
Art.
6 - Diritti e doveri dei Soci
L’adesione all’Associazione comporta per
l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea
per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
Regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per
l’elezione degli Organi direttivi dell’Associazione e su ogni
altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua
competenza.
I Soci hanno diritto di partecipare
effettivamente alla vita dell’Associazione per tutta la durata
della loro appartenenza alla stessa.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota
annua il cui importo e termine di riscossione è fissato dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
I Soci hanno il dovere di cooperare al
progresso dell’Associazione, al conseguimento e consolidamento dei
suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
I Soci sono tenuti all’osservanza dello
Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese
dall’Organo Sociale.
Art. 7 - Decadenza dei Soci
I Soci cessano di appartenere all’Associazione
nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso:
a.
dimissioni volontarie;
b.
esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento
della quota associativa nei termini annualmente indicati dal
Consiglio Direttivo;
c.
radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la
sua condotta, anche omissiva, costituisca ostacolo al buon andamento
del sodalizio;
d.
scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto;
e.
decesso del Socio.
I Soci
decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1,
sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per
l’anno in corso.
Il
provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente
comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che
esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con
l’interessato, nella Assemblea straordinaria all'uopo convocata,
che deciderà sulla ratifica o l'annullamento del provvedimento di
radiazione. L'associato radiato non può essere più ammesso.
In nessun
caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato
all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Articolo
8 – Organi Sociali
1. Gli
Organi sociali sono:
-
l’Assemblea generale dei soci;
- il
Presidente;
- il
Consiglio direttivo;
- il
Collegio dei Revisori (se eletto).
Art. 9 - Assemblea - costituzione
- L’Assemblea generale dei Soci è il massimo
organismo deliberativo dell’Associazione ed è convocata sia in
sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli
aderenti all’Associazione ed è l’Organo sovrano
dell’Associazione stessa.
Le deliberazioni legittimamente adottate
dall’Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una
volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
Sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario.
Di norma l’Assemblea dovrà essere convocata
presso la sede dell’Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a
garantire la massima partecipazione dei Soci.
Art. 10 - Convocazione e procedure
Assembleari
- L’Assemblea ordinaria è convocata dal
Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno,
oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure
dal Collegio dei Revisori, se eletto. Salvo motivi eccezionali è
convocata nel territorio del Comune di Minturno (LT).
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci ed ad ogni
componente degli organismi che reggono l’Associazione, contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e
l’elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda
convocazione.
Tale comunicazione potrà avvenire mediante
avviso affisso nella sede legale dell’Associazione, nella bacheca
presente presso la sede operativa in prossimità della sponda destra
del fiume Garigliano in comune di Minturno (LT), ovvero mediante
pubblicazione sul sito dell'associazione stessa ed almeno dieci
giorni prima dell’adunanza, con contestuale comunicazione agli
associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta
elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata
conoscenza agli associati.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea
tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di
Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere
portatore di una sola delega; cosicchè potrà esprimere oltre al
proprio voto quello del delegante.
L’Assemblea Ordinaria è validamente
costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano
presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea
ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente
costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano
presenti i due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea
straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che
rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.
L’Assemblea è presieduta normalmente dal
Presidente dell’Associazione. In caso
di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente.
L’Assemblea provvederà inoltre alla
nomina di un Segretario.
Il Segretario provvede a redigere i verbali
delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere
sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli
scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia
dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Il voto è normalmente espresso in forma
palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle
cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto
dei partecipanti.
Art. 11 - Deliberazioni dell’Assemblea
1.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- provvede all’elezione, tra i propri Soci
maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché del
Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
delinea gli indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione;
approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio
Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione;
approva il rendiconto economico e finanziario
dell’associazione, come previsto dall’articolo 9, comma 3, ed il
bilancio preventivo.
delibera sull’eventuale destinazione di
avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò
sia consentito dalla legge.
2.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- le modifiche del presente Statuto;
le designazioni e le sostituzioni degli organi
Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da
comprometterne il funzionamento;
lo scioglimento e la liquidazione
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- I Soci riuniti in Assemblea straordinaria
possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare
gli scopi dell’Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo
- L’Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da sette a nove
componenti, compreso il Presidente, eletti tra i Soci
dall'assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro
anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il consigliere che non interviene a tre sedute
consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato
decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
In caso di dimissioni o decesso di un
consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione.
Il consiglio nomina nel proprio seno un
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non
vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto
ai membri del consiglio per lo svolgimento del loro lavoro
collegiale, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
Art. 13 - Compiti e funzioni del Consiglio
Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è investito di ogni
potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi
dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione
ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- fissa le direttive per l’attuazione dei
compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità
di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
decide sugli investimenti patrimoniali e sulle
modalità di finanziamento dell’Associazione;
stabilisce l’importo delle quote annue di
Associazione;
delibera sull’ammissione dei Soci;
decide sull’attività e le iniziative
dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
approva il rendiconto economico e finanziario
ed il bilancio preventivo da presentare all’Assemblea dei Soci;
stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e
Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e modalità;
fissa le date delle assemblee;
redige gli eventuali Regolamenti interni che
disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione da
sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci;
conferisce e revoca procure.
Art. 14 - Composizione del Consiglio
Direttivo
- Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci
in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorenni e che non ricoprano la stessa carica in altre Società o
Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima
disciplina facente capo all"Organismo Sportivo Nazionale".
In occasione della prima riunione il Consiglio
Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, che
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può
attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta
che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di
almeno un quarto dei Consiglieri, senza
formalità.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di
parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei
Consiglieri.
Articolo
15 – Dimissioni
1. Nel
caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio,
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà
dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla
integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo
candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove
non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio
Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima
assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione
dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza
dei consiglieri sostituiti.
2.
Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non
contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio
Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e
quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l’Assemblea
Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il
Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli
affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria
dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente
pro-tempore.
3.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi
compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino
alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima
assemblea utile successiva.
Articolo
16 – Il Presidente
1.
Il Presidente è eletto dall’assemblea con la maggioranza assoluta
dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica
quattro anni, con riferimento, in ogni caso, alla stagione sportiva,
ed è rieleggibile.
2.
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il
Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento
nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su
deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire
la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio
stesso, purché Soci.
3.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne
provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere
di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i
poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi
comunque entro trenta giorni dalla decisione.
Art. 17 - Patrimonio Sociale
- Le entrate dell’Associazione sono costituite
da:
- quote annuali di Associazione;
proventi per prestazioni di servizi vari a
soci, tesserati o terzi;
contributi di Enti pubblici o privati;
contributi volontari di privati o altri
soggetti;
ogni altra entrata che concorra ad
incrementare l’attivo sociale;
avanzi netti di gestione;
versamenti effettuati da Soci a fondo perduto.
- Il patrimonio dell’Associazione è
costituito da:
- beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà dell’Associazione;
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 18- Esercizio Sociale – Bilancio -
Avanzi di gestione
- L’esercizio finanziario coincide con l’anno
solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L’Assemblea ordinaria dei Soci può, con
delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti,
modificare i termini della scadenza dell’esercizio sociale,
adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico
e finanziario consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio
preventivo da sottoporre all’Assemblea.
Il rendiconto
economico-finanziario deve informare
circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell’associazione. Il rendiconto
economico-finanziario deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza
nei confronti degli associati.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare
gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In occasione della convocazione dell’assemblea
ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del
rendiconto economico-finanziario
, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del
rendiconto stesso.
In fase di approvazione del rendiconto
economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un
fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali
avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati
nell’esercizio successivo per far fronte a spese di investimento
di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.
All’Associazione è vietato distribuire
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 19 - Collegio dei Revisori
- Qualora venga ritenuto opportuno
dall’Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il
controllo della gestione, eletto dall’Assemblea dei Soci.
Esso sarà composto di tre componenti
effettivi più due supplenti, che durano in carica unitamente al
Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la
sostituzione dei componenti.
Al Collegio dei Revisori spettano i poteri
previsti dalla legge per i Sindaci delle Società.
Art. 20 - Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta
straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la
presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, con
l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di
almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento
dell’Associazione, delibera, sentita l’autorità preposta, se
prevista per Legge, in merito alla destinazione dell’eventuale
residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.La destinazione del patrimonio residuo avverrà
a favore di altri Enti, Associazioni o Società, non a scopo di
lucro, che perseguano finalità sportive, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Art. 21 - Clausola compromissoria
- Tutte le controversie insorgenti tra
l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute
alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito
secondo le regole previste" dall'organismo sportivo nazionale".
In assenza di tale adesione tutte le
controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci
medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio
arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle
parti ed il terzo da ambedue le parti. In caso di disaccordo sulla
nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle
parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale
competente per territorio. Le parti dovranno nominare il proprio
arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata
della richiesta di arbitrato.
Art. 22
- Regolamenti
- L’Assemblea
con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo,
può adottare un regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
Art. 23
- Libri Sociali
- L’Associazione
oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i
seguenti libri e registri:
- libro
verbali delle Assemblee;
- libro
verbali del Consiglio Direttivo;
- libro
dei Soci;
- libro
dei Revisori (se nominati).
Art. 24
- Norme di rinvio
- Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve
far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa
vigente in materia, agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi
Sportivi di appartenenza.
Le norme
del presente statuto prevalgono su quelle eventualmente difformi
contenute nei regolamenti dell'Associazione precedentemente
approvati.